L'esperto risponde
Si può rivolgere a lui domande di carattere giuridico e amministrativo scrivendo a: redazionescuola@elledici.org
È possibile il passaggio di ruolo dall'IRC al posto comune?
Purtroppo la legge 186/03 esclude espressamente il passaggio di ruolo dall'IRC al posto comune. Per insegnare discipline diverse dall'IRC ed essere di ruolo si può solo partecipare a nuove procedure selettive (cioè un concorso), nelle quali il servizio nell'IRC non costituisce titolo preferenziale (anche se poi verrà riconosciuto nella successiva ricostruzione della carriera).
L'insegnante di Religione può fare da tutor a un insegnante di un'altra materia che deve fare l'anno di prova per il ruolo?
In mancanza di docenti della medesima disciplina l'insegnante in prova può essere affidato ad altro docente della scuola. Non ci sono problemi.
L'ordinario diocesano, nel dare o togliere ore a un insegnante, deve seguire qualche regola o può decidere a sua discrezione?
La discrezionalità dell'ordinario diocesano è assoluta, dovendo egli rispondere solo alla propria coscienza e al buon senso. Nel caso di scelte apparentemente singolari, sarebbe opportuna una spiegazione ai diretti interessati, anche se non c'è alcun obbligo. La proposta di nomina ad insegnanti privi del titolo andrebbe giustificata con la mancanza di candidati qualificati; e in ogni caso l'IdR senza titolo può essere assunto solo per supplenza, e il servizio non vale ai fini di una futura ricostruzione di carriera.
Al cambio d'ora da una classe all'altra, chi è responsabile della sicurezza dei ragazzi?
È evidente che non si può garantire il cambio di docente nello stesso istante in tutte le classi, e quindi il docente dovrebbe attendere ragionevolmente l'arrivo del collega dell'ora successiva, affidando l'eventuale vigilanza ai collaboratori scolastici in caso di ritardo prolungato. La responsabilità è quella ordinaria su tutto ciò che accade agli alunni in aula e nelle vicinanze.
In assenza dell'IdR, che cosa devono fare gli studenti non avvalentisi dell'IRC?
Quando si assenta l'IdR, l'eventuale uscita degli alunni da scuola dovrebbe riguardare unicamente gli alunni avvalentisi. Per i non avvalentisi valgono le attività specificamente previste per loro:
– se svolgono attività didattica alternativa, continueranno a farla (poiché il relativo docente non dovrebbe assentarsi anch'esso);
– se svolgono studio individuale, continueranno ugualmente a farlo nelle forme abituali.
Nel caso in cui all'IdR sia affidata una supplenza in una qualsiasi classe, la sua attività dipende dalla prassi in uso nella scuola:
– se si è soliti fare lezione della disciplina di competenza del supplente l'IdR si potrà rivolgere alla classe, autorizzando i non avvalentisi a non seguire la lezione, ma chiedendo loro di rimanere comunque in classe;
– se invece la prassi prevede solo un generico intrattenimento didattico, l'IdR si potrà rivolgere a tutta la classe con una proposta non legata all'IRC.
Gli studenti che non si avvalgono dell'IRC e scelgono la studio individuale senza assistenza possono rimanere in classe?
Sembra evidente che la scuola intende trovare una soluzione a “buon mercato" confidando sullo spirito di collaborazione che in genere è offerto dagli IdR. In questo caso però si tratta di un abuso, sia per il carico di lavoro addossato agli IdR, sia per il mancato rispetto della volontà degli studenti che hanno espressamente scelto di non frequentare l'ora di IRC. L'insegnante può quindi rifiutarsi di eseguire tale disposizione, dovendola accettare solo se reiterata per iscritto (ma è difficile che il dirigente scolastico voglia formalizzare una richiesta palesemente illegittima).
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